Normativa Esame di maturità 2025-2026
Normativa sull’Esame di maturità 2025-2026 per la scuola secondaria di II grado. Qual è la composizione della Commissione? Quali sono le materie della seconda prova? Come si svolge il colloquio orale? Quali sono le indicazioni per i candidati con disabilità e per i candidati con DSA? Cos’è il curriculum dello studente? Alcuni esempi di simulazioni di prima e seconda prova per gli alunni con disabilità che seguono un percorso differenziato.
Un Esame di Maturità: composizione della Commissione
L’Esame di maturità 2026 introduce alcune novità rispetto agli anni precedenti, a seguito del Decreto Scuola n. 127/2025, che ha ridefinito la composizione delle commissioni d’esame.
NB: Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito per la formazione delle commissioni dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Riforma Esami di Stato.
Presso tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, vengono costituite commissioni formate da due classi.
Ogni commissione sarà così composta:
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Un Presidente esterno all’istituto scolastico, con il compito di garantire la regolarità e l’imparzialità delle prove.
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Due commissari esterni, nominati dal Ministero.
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Due commissari interni per ciascuna classe, scelti tra i docenti delle aree disciplinari individuate con apposito decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Le materie della seconda prova e dell’eventuale terza prova
Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) comunicherà le discipline coinvolte nell’Esame di Stato.
In particolare, verranno definite:
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Le materie della seconda prova scritta, che riguarderanno le discipline caratterizzanti i diversi percorsi di studio;
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L’eventuale terza prova scritta, prevista solo per alcuni indirizzi specifici;
Come si svolge il colloquio orale?
Il colloquio orale, disciplinato dalla normativa vigente (Ordinanza ministeriale n.54 del 26 marzo 2026), è finalizzato ad accertare:
- l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina,
- la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale,
- il grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli – documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente – in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
In particolare, attraverso il colloquio si intende verificare:
- l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle discipline oggetto d’esame;
- la capacità di utilizzare, integrare e raccordare le conoscenze acquisite, argomentando in modo critico e personale;
- il grado di maturità, autonomia e responsabilità raggiunto al termine del percorso di studi.
Il colloquio prende avvio da una breve riflessione dello studente sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente, e prosegue con domande e approfondimenti relativi alle discipline individuate, in una prospettiva pluridisciplinare e interdisciplinare.
Nel corso del colloquio:
- il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato;
- vengono accertate le competenze di educazione civica;
- si procede alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Ai fini della valutazione complessiva, la commissione tiene conto:
- dell’impegno dimostrato nel percorso scolastico e in attività coerenti con il corso di studi;
- del grado di responsabilità e dell’eventuale partecipazione ad azioni particolarmente meritevoli, come documentate nel Curriculum dello studente;
- delle competenze maturate, anche in relazione ai percorsi di educazione civica;
- delle esperienze formative svolte, con particolare riferimento alla Formazione Scuola Lavoro (FSL);
- del percorso complessivo dello studente, considerando anche eventuali attività opzionali e di personalizzazione;
- delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
La conduzione del colloquio avviene nel rispetto del percorso didattico effettivamente svolto, valorizzando i nuclei fondanti delle discipline e il loro intreccio interdisciplinare.
Il colloquio dei candidati con disabilità o con DSA
Al momento il MIM non ha fornito nessuna nuova indicazione rispetto a quella degli anni precedenti.
Relativamente al colloquio, il DM 13 del 28/01/25 art. 2 c.7 e gli articoli 24 e 25 dell’O.M. n°54 del 26/03/2026 affermano che il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Le prove Invalsi
Le prove Invalsi sono obbligatorie ma non fanno media.
Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate ma il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. (D.l.gs n. 62/2017, art. 20 c.8)
Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate per le quali il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.14).
Le studentesse e gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese e non conseguono il diploma (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.14).
Attività di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO)
Con il Decreto Scuola n. 127/2025, i tradizionali Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) cambiano nome e diventano “Formazione Scuola Lavoro”.
La nuova denominazione sottolinea l’obiettivo di rafforzare il legame tra la preparazione scolastica e le esperienze formative nel mondo del lavoro, mantenendo però la stessa funzione orientativa dei precedenti PCTO.
Questa novità si inserisce nel quadro delle modifiche introdotte per l’Esame di Stato 2026, che mira a valorizzare sempre di più le competenze pratiche e trasversali acquisite dagli studenti nel corso del loro percorso di studi.
Decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 226 del 12 novembre 2024 è il Decreto Ministeriale recante i criteri per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell’ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera c) e dell’art. 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 – Registrato alla Corte dei Conti il 29.11.2024 nr 2985.
Indicazioni per candidati con DSA o disabilità
Prove equipollenti per i candidati con disabilità:
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.1).
La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.2)
Presenza del docente di sostegno durante l’Esame di Stato
La commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l’anno scolastico (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.3) per:
- la predisposizione,
- lo svolgimento,
- la correzione delle prove d’esame.
Prove per candidati non vedenti o ipovedenti
I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.
Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
Tempo differenziato per candidati con disabilità
La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
A chi viene rilasciato l’attestato di credito formativo (e non il diploma)
L’attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame viene rilasciato:
- alle studentesse e agli studenti con disabilità in uno di questi casi:
- per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato,
- che non partecipano agli esami,
- che non sostengono una o più prove.
2. alle studentesse e agli studenti con grave disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico che sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere (e seguono pertanto un percorso didattico differenziato). In sede di esame di Stato, essi sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.13).
Attestato di credito formativo
Le griglie di valutazione
Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia
di valutazione della prova orale di cui all’allegato A (O.M. n°67 del 31/03/25 art. 24).
Per l’a.s. 2025/2026 la griglia di valutazione della prova orale è disponibile a questo link.
Candidati con DSA e strumenti compensativi
I candidati con DSA svolgono l’Esame di Stato sulla base del PDP (O.M. 54 del 26 marzo 2026)come da D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.8.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.11).
QUALI STRUMENTI COMPENSATIVI PER LA PRIMA PROVA?
- I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati
in formato “mp3”. - Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte.
- Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
Fonte: O.M. 54 del 26 marzo 2026 articolo 25.
Candidati con DSA che hanno la dispensa dalla prova scritta d’inglese
Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.11).
Candidati con DSA che hanno l’esonero dall’insegnamento della lingua inglese
I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno
seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e,
che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi
unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di maturità sostengono prove
differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo
rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Invalsi
A proposito di prove equipollenti, strumenti compensativi, misure dispensative ed esami di Stato
L’intervento “tecnico” dell’ispettore Max Bruschi sul suo sito Diritto e Didattica, del 19 marzo 2024.
Modalità di valutazione per candidati con DSA o con disabilità
La commissione d’esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati (D.l.gs n. 62/2017 art. 20 c.10).
Per saperne di più sulla valutazione, consulta la pagina Normativa di Sostegno-Superiori:
Normativa
Il curriculum dello studente
Il colloquio prende avvio da una breve riflessione dello studente sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente, e prosegue con domande e approfondimenti relativi alle discipline individuate, in una prospettiva pluridisciplinare e interdisciplinare.
Per saperne di più sul Curriculum dello studente:
Il Curriculum dello studente nella disabilità
Esempi di simulazioni di prima e seconda prova
Esame di Stato


